27 Aprile 2024
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Credito d'Imposta Formazione 4.0


BENEFICIARI
  • Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  • Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
  • Gli enti non commerciali residenti che esercitano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito di impresa.

AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta viene determinato in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 40% delle spese ammissibili nel caso in cui l’attività formativa sia svolta da personale interno. Detta percentuale sale al 70% a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti “qualificati” e comunque nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 35% delle spese ammissibili nel caso in cui l’attività formativa sia svolta da personale interno. Detta percentuale sale al 50% a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti “qualificati” e comunque nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risulti da un’apposita CERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) N. 651/2014.
Il credito d’imposta formazione 4.0 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP.


FINALITÀ
L’obiettivo è quello di recuperare in termini di credito d’imposta una parte delle spese sostenute dal personale dipendente per la formazione finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.


Con la Manovra di Bilancio 2021 il credito d'imposta formazione 4.0 è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
E’ in corso la rivisitazione dell’agevolazione per gli anni futuri.

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