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Crediti d’imposta energia e gas per le imprese

01-04-2023 11:16 - News
Le imprese potranno continuare a beneficiare fino al 30 giugno 2023 (la scadenza era fissata al 31 marzo) dei crediti d'imposta energia e gas.

La proroga vale se nel I trimestre del 2023 le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica il bonus è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario come credito d'imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata).

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il bonus è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario come credito d'imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, il bonus è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario come credito d'imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici gas naturale;

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il bonus è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario come credito d'imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Ai fini dell'ottenimento dei bonus sotto forma di credito d'imposta l'impresa destinataria del contributo che si rifornisce di gas naturale o energia elettrica nel I e nel II trimestre del 2023 (dallo stesso venditore del I trimestre 2019, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo relativo al credito di imposta deve ricevere dal venditore una comunicazione che riporti il calcolo dell'incremento di costo dell'energia e l'importo del credito di imposta spettante per il II trimestre del 2023.

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare hanno le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023;

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

- sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).



Fonte: IPSOA

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