Rivalutazione dei beni d'impresa
BENEFICIARI
Possono effettuare la rivalutazione fondamentalmente le aziende con qualsiasi forma giuridica con sede legale in Italia che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Sono altresì ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
AGEVOLAZIONE
Sono altresì ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
AGEVOLAZIONE
Con il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020 - articolo 12 ter) e successivamente con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020 - articolo 110) viene offerta la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa), immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.
Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:
Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:
- figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
- vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene” anche se appartenenti a categorie omogenee.
La rivalutazione può avere un’efficacia:
La rivalutazione può avere un’efficacia:
- esclusivamente civilistica;
- sia civilistica sia fiscale.
In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari a solo il 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.
Il pagamento può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione ai sensi delle disposizioni contenuti nella sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997.
Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che:
Il pagamento può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione ai sensi delle disposizioni contenuti nella sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997.
Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che:
- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2022 per le rivalutazioni effettuate nell’anno corrente).
- per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2025.
FINALITÀ
In sintesi quali sono i benefici?
- iscrizione dei beni in bilancio al loro fair value (valori correnti)
- consente di usare il saldo attivo di rivalutazione per coprire eventuali perdite
- possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento (dal 2022)
- possibilità di dedurre maggiori spese per manutenzioni
- rilevanza fiscale di plusvalenza o minusvalenza se si prevede di cedere i beni rivalutati (partire dal 2023)
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