Credito d'Imposta Formazione 4.0
BENEFICIARI
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risulti da un’apposita CERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) N. 651/2014.
Il credito d’imposta formazione 4.0 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP
- Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
- Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
- Gli enti non commerciali residenti che esercitano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito di impresa.
AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta viene determinato in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risulti da un’apposita CERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) N. 651/2014.
Il credito d’imposta formazione 4.0 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP
FINALITÀ
L’obiettivo è quello di recuperare in termini di credito d’imposta una parte delle spese sostenute dal personale dipendente per la formazione finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Con la Manovra 2021 il credito d'imposta formazione 4.0 è esteso fino al 31 dicembre 2022.
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